Cct per pagare i crediti delle imprese

Un decreto del Mineconomia dà attuazione al d.l. 1 del 2012. Stanziato un importo massimo di due miliardi di euro. Domande entro il 28 giugno. Fissate le regole per la certificazione

22 Giugno 2012
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Parte la compensazione dei crediti delle imprese verso la pubblica amministrazione con i Cct.  I titolari di crediti commerciali vantati nei confronti della pubblica amministrazione, relativi alla fornitura di beni e servizi, potranno presentare domanda di estinzione del credito, mediante l’assegnazione di titoli di Stato entro il 28 giugno. Lo stabilisce una circolare della Ragioneria dello Stato emanata ieri in attuazione del decreto ministeriale firmato il 22 maggio scorso che attua le disposizioni del dl liberalizzazioni sui crediti commerciali maturati alla data del 31 dicembre 2011. Il decreto, insieme a un altro in materia di certificazione dei crediti, sempre datato 22 maggio, è stato pubblicato ieri sera sulla Gazzetta Ufficiale. I crediti, ricorda la Rgs, possono essere estinti anche mediante l’assegnazione di titoli di stato nel limite massimo di 2 miliardi di euro. La circolare fornisce indicazioni per le amministrazioni dello Stato e per gli uffici centrali del bilancio su come attuare le disposizioni del decreto, il quale interessa i soggetti titolari dei crediti connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta complessivamente inferiore a mille euro. Questi come detto possono richiedere, con apposita domanda, da indirizzare all’amministrazione statale che ha usufruito della fornitura ed ha assunto il relativo impegno contabile, l’estinzione dei crediti mediante l’assegnazione di titoli di Stato. Le somme interessate sono quelle dovute da amministrazioni statali per forniture di beni e servizi già avvenute, per le quali non si è ancora verificato il pagamento e che hanno generato residui passivi iscritti in bilancio al 31 dicembre 2011, o residui perenti ai fini amministrativi iscritti sul conto del Patrimonio. Le istanze vanno presentate entro il 28 giugno 2012 al Ministero debitore,  redatte su un fac-simile dei modelli allegati al decreto e scaricabili dal sito internet www.mef.gov.it, www.dt.tesoro.it, www.rgs.mef.gov.it. La presentazione avviene mediante la consegna brevi manu agli uffici competenti del Ministero debitore oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Agli uffici dell’amministrazione statale debitrice spetta il compito di verificare l’avvenuta assunzione dell’impegno contabile e rilevare l’importo del credito esistente che può essere estinto mediante assegnazione di titoli di Stato. I crediti che presentano i necessari requisiti saranno secondo dando precedenza: per anno, a partire dal meno recente; nell’ambito dello stesso anno, secondo la data del titolo che dà diritto al pagamento; nell’ambito della stessa data, secondo gli importi meno elevati.  Gli uffici trasmetteranno entro il 31 luglio le liste di crediti e creditori sottoscritte dal titolare dell’ufficio. Qui scatta l’ulteriore verifica da parte degli Uffici centrali del bilancio da effettuare entro il 28 settembre 2012. Una volta completato l’iter, il Dipartimento del Tesoro, acquisito l’elenco dei creditori aventi diritto al rimborso, con l’indicazione degli importi dei crediti da estinguere, procede all’emissione ed all’assegnazione dei titoli tramite la Banca d’Italia e provvede a comunicare al Dipartimento delle finanze ed all’Agenzia delle entrate l’importo dei titoli in corso di assegnazione, ai fini del corrispondente versamento da parte dell’Agenzia medesima del controvalore dei titoli di Stato, entro il limite di due miliardi di euro. Ai creditori verranno assegnati speciali Certificati di credito del Tesoro con decorrenza 1° novembre 2012 e scadenza 1° novembre 2016, con taglio minimo di 1.000 euro, a tasso d’interesse fisso pagabile in rate semestrali posticipate. Per quanto riguarda la certificazione, il secondo decreto del ministro Monti che punta ad accelerare i pagamenti della pubblica amministrazione prevede che la p.a. o ente debitore, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza, certifichi che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero ne rilevi l’insussistenza o l’inesigibilità, anche parziale. La certificazione non può essere rilasciata qualora risultino procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione di credito. Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa amministrazione, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore. Con la certificazione, l’amministrazione o ente debitore accetta preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente.

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