Anci, nota su limiti di spesa ed assunzioni di personale per i servizi infungibili ed essenziali

L’orientamento della Corte dei conti Campania

31 Maggio 2013
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La Procura regionale della Corte dei conti della Campania ha disposto l’archiviazione, con decisione del 24 maggio u.s., della vertenza inerente le assunzioni delle maestre e delle educatrici a tempo determinato effettuate dal Comune di Napoli, nonostante i vincoli di finanza pubblica, per garantire il funzionamento delle scuole dell’infanzia e degli asili nido comunali per l’anno scolastico 2012/13.
La Procura, infatti, ha ritenuto non sussistenti “i presupposti dell’azione di responsabilità” nonostante le assunzioni siano state effettuate in presenza di ipotesi di disavanzo del conto del bilancio e di superamento dei limiti posti dall’art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008, dunque con una incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente superiore al 50%.
Il ragionamento sviluppato dalla Corte prende a riferimento innanzitutto quanto le Sezioni Riunite, in sede di controllo, hanno già affermato con la delibera n. 46/2011, opportunamente richiamata nella delibera di giunta n. 673/2012 con la quale il Comune stabiliva di procedere dal reclutamento di detto personale. Per la Procura campana, tale pronuncia delle Sezioni Riunite legittimerebbe deroghe alla categorica previsione sul rispetto dei limiti finanziari di spesa per il personale, purché la deroga sia supportata da ragioni di somma urgenza ovvero dalla necessità di assolvere a funzioni fondamentali, infungibili ed essenziali.
La verifica circa la sussistenza degli estremi per l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile va condotta, secondo la Corte, prendendo a riferimento parametri certi e rigorosi, perché “la specialità della deroga non può lasciare spazi a interpretazioni discrezionali o di comodo.”.
Esaminati i presupposti dell’azione posta in essere dal Comune e le motivazioni contenute nella citata delibera n. 673 del 31 agosto 2012, la Corte, rifacendosi agli orientamenti ormai consolidati espressi non solo dalle sez. riunite, ma anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 370/2003) nonché dalla stessa Corte di Giustizia europea (decisione Omega 14 0tt 2004 – causa C-36/02), giunge, dunque, alla conclusione che le norme statali che fissano limiti di spesa per le regioni e gli Enti Locali, pur se riconosciute nell’ambito dei principi fondamentali di contenimento della finanza pubblica, “non possono comprimere diritti infungibili e funzioni fondamentali, quali sono, appunto, quelli di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi di asilo nido e quelli di assistenza scolastica refezione.”.
Pertanto, ritiene la Corte, l’obbligatorietà di tali servizi, da rendere sempre e comunque (sostenendone i relativi costi), “sembra escludere l’esistenza di un danno.”.
Si tratta dell’affermazione di un principio molto importante; in modo chiaro ed inequivocabile la Corte sancisce, infatti, la prevalenza del diritto all’istruzione rispetto ai limiti di natura finanziaria che, quindi, non possono comprimere i diritti fondamentali costituzionalmente tutelati. Nel bilanciamento degli interessi in gioco, l’aspetto economico finanziario è stato ritenuto recessivo rispetto ai diritti fondamentali della persona.
Ovviamente, ed è bene ribadirlo, così come risulta evidente dai richiamati orientamenti giurisprudenziali, le eventuali deroghe alle norme di coordinamento della finanza pubblica finalizzate a garantire i diritti fondamentali della persona sono ammissibili solo ed esclusivamente nella misura in cui sussistono, in maniera assolutamente inequivocabile, le ragioni di somma urgenza ovvero l’effettiva necessità di assolvere a funzioni fondamentali, infungibili e essenziali.

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