Codice di comportamento dei dipendenti della p.a.: ecco tutte le novità

In G.U. il codice di comportamento dei dipendenti p.a.: completa la normativa anticorruzione

6 Giugno 2013
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. 16.4.2013, n. 62), che arriva a completare la normativa “anti-corruzione” tramite la manovra di riforma che ripone il d.P.C.M. del 28 febbraio 2000 e i codici allegati ai contratti nazionali collettivi. Tra le più rilevanti novità del codice, si notal’estensione della rispettiva applicabilità non soltanto ai lavoratori subordinati delle pubbliche amministrazioni, bensì le disposizioni, in maniera ovviamente compatibile, assumono validità anche nei confronti di tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, di tutti i titolari di organi e/o incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, e infine anche nei confronti deicollaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che forniscono beni o servizi e che, viceversa, realizzano opere a vantaggio dell’amministrazione.
Le forme contrattuali che disciplinano i rapporti con queste categorie di soggetti, conseguentemente, dovranno rispettare appositi requisiti, ivi comprendendo appropriate disposizioni oppure clausole di risoluzione o decadenza del rapporto lavorativo, qualora dovessero venire violati gli obblighi previsti dal codice. Il nuovo ‘galateo’ ribadisce inoltre il divieto di chiedere tanto per se stessi quanto per terzi, regali o utilità di altro tipo. L’interdizione si allarga anche all’accettazione di regali; quest’ultimi infatti vengono soltanto ammessi in caso configurino ‘omaggi’ d’uso di modico valore, nell’ambito delle relazioni di cortesia. I regali così come le stesse utilità di modico valore non possono comunque, a titolo valoriale, superare i 100 euro. Tuttavia si riserva ai piani di prevenzione della corruzione la facoltà di variare il suddetto limite sia per ridurlo, sia per portarlo ad un tetto non superiore ai 150 euro.
Con l’intento poi di scongiurare la generazione di conflitti d’interesse, il codice inserisce il divieto per i dipendenti di assumere incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto durante il biennio antecedente, un coinvolgimento economico significante in attività o disposizioni attinenti all’ufficio di appartenenza. Rispondendo sempre all’obiettivo di contrastare la sussistenza o la generazione del conflitto d’interessi, i dipendenti sono chiamati anche, nel caso in cui facciano parte, quali membri, di associazioni le cui sfere d’interesse siano implicate o possano comunque interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio, a segnalare la suddetta appartenenza. Sarà poi il datore di lavoro a valutare l’opportunità dell’adesione dei dipendenti a questi soggetti associativi. Il divieto, tuttavia, non è esteso alla partecipazione a partiti politici o sindacati.
In caso di mancata osservanza delle disposizioni del codice comportamentale, le ripercussioni potrebbero essere alquanto dure. Chi infatti viola il regolamento può tranquillamente dimenticare gli incentivi individuali. Per la grave o reiterata violazione delle regole di condotta del codice, ovviamente soltanto dietro debito accertamento, viene esclusa la corresponsione, a favore del dipendente, di qualsiasi forma di premialità comunque denominata. All’interno dell’ordinamento giuridico, per la prima volta, viene così a determinarsi una connessione diretta tra l‘estromissione dalla produttività e le condotte non professionali. Viene ad innescarsi in tal modo una sorta di responsabilità oggettiva: anche qualora il dipendente abbia portato a termine la rispettiva attività secondo standard produttivi, la sussistenza di eventuali inadempienze rispetto alle norme di comportamento, automaticamente comporta l’esclusione dello stesso da qualsiasi forma d’incentivazione.
Il codice, per la prima volta, contiene anche una specifica sezione riservata ai dirigenti. Quest’ultimi, infatti, sono tenuti a notificare il possesso di partecipazioni azionarie o, comunque, la detenzione di interessi, anche da parte del coniuge, in società o soggetti che abbiano assidue relazioni con gli uffici da loro amministrati. I dirigenti devono fungere da esempio per il restante personale. Tra gli oneri a loro carico spiccano: l’assicurazione del benessere per tutti dipendenti ed un’equanime e proficua distribuzione dei carichi di lavoro, in merito alla ripartizione delle responsabilità procedimentali.

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