Decreto del fare: ritardi della p.a., cosa possono chiedere le imprese

Parte, per la durata di circa un anno e mezzo, l’esperimento del principio secondo cui è sufficiente il superamento del limite massimo necessario alla conclusione del procedimento avviato con un’istanza a generare il diritto al risarcimento

26 Giugno 2013
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Il decreto del fare (d.l. 21.6.2013, n. 69 pubblicato nella G.U. n. 144 del 21.6.2013) prevede un piccolo indennizzo per le imprese che sono rimaste vittime dei ritardi burocratici  nelle procedure riguardanti l’avvio e l’esercizio dell’attività. Rispetto al passato, infatti, le imprese hanno uno strumento ulteriore per sveltire il, talvolta, penoso iter burocratico. Parte infatti, per la durata di circa un anno e mezzo, l’esperimento nel settore “imprenditoriale” del principio secondo cui è sufficiente il superamento del limite massimo necessario alla conclusione del procedimento avviato con un’istanza a generare il diritto al risarcimento. Quest’ultimo tuttavia non può essere pieno in quanto non può superare il tetto massimo di 2mila euro.
Il beneficio viene automaticamente annullato nel caso in cui alla stessa impresa interessata non venga riconosciuto il diritto all’accoglimento dell’istanza. È la stessa impresa poi che, una volta informata del diritto all’indennizzo, deve attivarsi per farne richiesta. Il Governo ha sancito che la pubblica amministrazione deve essere sollecitata a rispondere, senza doversi perdere in inutili lungaggini.
Il decreto-legge, con l’intento di facilitare il compito alle imprese, stabilisce che nella comunicazione di avvio del procedimento, così come nelle informazioni sul procedimento stesso, debbano essere riportati il diritto all’indennizzo, le modalità e i termini per acquisirlo, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e le scadenze a questo assegnate per la conclusione procedurale.
Va poi tenuta bene a mente la data finale a disposizione delle p.a. dal momento che entro e non oltre sette giorni dall’esaurimento del termine di conclusione del procedimento è necessario trasmettere un sollecito formale direttamente all’ufficio. Il limite dei sette giorni, così come definito dallo stesso decreto, ha natura decadenziale in quanto se non rispettato implica l’automatica decadenza. Chi non decade ha diritto ad ottenere un ammontare pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data di scadenza del termine del procedimento (sempre mai comunque superiore ai 2mila euro). Nel caso poi in cui il titolare dell’intervento sostitutivo si dimostri una lumaca nei tempi d’emanazione del provvedimento entro il termine o viceversa manchi di liquidare l’indennizzo maturato a tale data, all’impresa viene riservata la facoltà di rivolgersi al TAR per ottenere giustizia.
Attenzione però: se infatti le istanze non hanno alcun fondamento veritiero, non soltanto si rischia di non vedere l’ombra di un quattrino ma inoltre, quando il TAR valuta la richiesta come evidentemente infondata, tocca pure rimborsare l’amministrazione pubblica.
La novità rimane comunque un canale sperimentale, non è quindi detto che sarà stabilizzata. Il decreto prevede che la sperimentazione verrà applicata a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto del fare, ai procedimenti amministrativi concernenti l’avvio e l’esercizio dell’attività di impresa cominciato successivamente alla data di entrata in vigore.

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