Il 25 giugno è entrato in vigore il decreto legislativo n. 80 che apporta modifiche all’art. 32 T.U. maternità/paternità del decreto legislativo n. 151 del 2001 in materia di congedo parentale.
La riforma dell’art. 32 cit. consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Tale estensione è possibile per i periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.
La riforma prevede inoltre che i periodi congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. Anche tale estensione è limitata ai periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.
I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 anni ed i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 anni ed i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in ogni caso indennizzabili.
Per la presentazione della domanda, relativa ai figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per i minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia, solo per il mese di luglio, l’istanza è consentita solo in modalità cartacea.
Per fornire ulteriori chiarimenti applicativi, l’Inps nei giorni scorsi ha diramato la circolare n. 139 scaricabile qui.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento