Tribunale dei minori e Corte d’appello avevano infatti affermato che essendo il caso di specie uno di quelli in cui la filiazione nei confronti del padre è stata riconosciuta successivamente alla madre, il cognome paterno andrebbe aggiunto o sostituito a quello della madre; valutando, poi, che l’assunzione del doppio cognome avrebbe reso immediatamente percepibile la situazione problematica vissuta dal minore successivamente alla nascita.
Pertanto il provvedimento dei giudici di merito aveva disposto che il figlio assumesse il cognome del padre italiano sostituendolo a quello della madre non italiana.
I giudici di legittimità invece, ribaltando il verdetto, hanno ritenuto che nel caso di specie, in cui una persona ha più cittadinanze, previsto dalla legge 218/1995, all’articolo 19, comma 2, andasse applicata la legge di quello fra gli Stati di appartenenza con il quale la persona vanta il collegamento più stretto.
Inoltre, uniformandosi a dei propri precedenti, ha ritenuto opportuna la sola aggiunta (e non la sostituzione) del cognome paterno a quello della madre, presumendosi che il minore vivrà con la madre e la famiglia di lei.
Perciò il ricorso della donna è stato accolto, e disposta l’aggiunta del cognome del padre al suo.
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