Le
imprese di costruzione che detengono
immobili destinati alla vendita ancora invenduti, le cooperative a proprietà indivisa e gli addetti al “comparto sicurezza” hanno
fino al 30 giugno per presentare la
dichiarazione per l’esenzione dall’Imu. Non presentare tale dichiarazione entro il termine stabilito, fa decadere il diritto all’esenzione, come prevede l’articolo 2 del d.l. 102/2013. Il ministero dell’Economia è intervenuto sulla questione, specificando che per “
fabbricati costruiti” si intendono i fabbricati acquistati dall’impresa costruttrice sui quali l’impresa stessa abbia svolto interventi decisivi di recupero, come disciplinato dall’articolo 3 del d.P.R. 380/2001.
Il Ministero, inoltre, interpretando la normativa, afferma che esista un’equiparazione tra i fabbricati oggetto di interventi di incisivo recupero e i fabbricati in corso di costruzione.
L’esenzione, inoltre, spetta al costruttore, ovvero a chi è titolare del permesso di costruzione. Tale esenzione è, infine, applicabile sia ai fabbricati ad uso abitativo che strumentale.
(Fonte: CGIA Mestre)
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