Ok alla fine del bicameralismo perfetto e al Senato delle autonomie

È stato pprovato alla Camera l’articolo 1 del DDL costituzionale: 293 sì, 134 no, due astenuti

20 Gennaio 2015
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Le Camere esamineranno le leggi con quorum differenti a seconda della natura dei provvedimenti, ma sarà la sola Camera dei deputati a essere la titolare del rapporto di fiducia con il governo. È quanto prevede l’articolo 1 del d.d.l. Riforme che – dopo circa una settimana dall’inizio dell’esame – è stato approvato dall’assemblea della Camera.  I voti a favore sono stati 293, 134 i contrari, due gli astenuti. Contro hanno votato anche diversi deputati di Forza Italia, in dissenso dal gruppo.

Tra i deputati di Forza Italia hanno votato contro Daniele CapezzoneMaurizio Bianconi, Saverio RomanoCosimo LatronicoPietro Laffranco in dissenso dal proprio gruppo che invece, come annunciato da Massimo Parisi, ha votato sì al primo articolo del testo. 

Fine del bicameralismo perfetto – Il primo articolo della riforma costituzionale modifica l’articolo 55 della Costituzione eliminando il bicameralismo perfetto. Sarà la sola Camera dei deputati ad essere “titolare del rapporto di fiducia con il governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del governo”. Al Senato della Repubblica, invece, spetterà il compito di rappresentare le istituzioni territoriali, concorrere alla funzione legislativa e partecipare alle decisioni sulle politiche dell’Unione europea. 

E ancora: il Senato valuterà l’attività delle pubbliche amministrazioni, l’attuazione delle leggi, controllerà e valuterà le politiche pubbliche, concorrerà “a esprimere pareri sulle nomine di competenza del governo nei casi previsti dalla legge” e “paritariamente nelle materie che concernono i diritti della famiglia e la tutela della salute”. Inoltre, il nuovo Senato non deciderà sulle leggi che consentono l’amnistia o l’indulto, ma solo la Camera avrà potestà legislativa in materia. Infine, solo la Camera potrà autorizzare la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica. Il nuovo Senato, invece, parteciperà alle decisioni sulle leggi che autorizzano la ratifica dei trattati che riguardanol’appartenenza dell’Italia alla Ue.

Ok al Senato delle autonomie – Il Senato «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l’Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni, alla verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato nonché all’espressione dei pareri sulle nomine di competenza del governo nei casi previsti dalla legge».
In base al nuovo articolo 55 della Costituzione viene previsto che le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovano l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Iter legislativo più veloce – Il d.d.l. snellisce il processo legislativo, ovvero l’iter di formazione delle leggi, fissando nuovi termini e modalità per il passaggio dei provvedimenti dalla Camera al Senato. “Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo – si legge – nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva”. Infine, “qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata” 

Il Senato potrà chiedere la modifica della legge di stabilità con 2/3 dei voti – Il Senato potrà chiedere alla Camera di modificare la legge di Stabilità non più con voto a maggioranza assoluta ma con maggioranza dei due terzi. Per quanto riguarda, invece, le leggi che riguardano Roma capitale, il governo del territorio, la Protezione civile, l’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e dell’Unione europea e le leggi che riguardano i poteri delle regioni e degli enti locali il Senato potrà proporre modifiche alla Camera solo con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Saranno i presidenti di Camera e Senato, d’intesa tra loro, a decidere quale procedimento verrà seguito.

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