Dalle ore 9 del 5 maggio 2015 è possibile effettuare la precompilazione delle domande di nulla osta all’assunzione per lavoro stagionale per l’anno 2015, utilizzando il sistema telematico predisposto dal Ministero dell’Interno, all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it
> Modulo di richiesta di accesso al sistema Informatico dello Sportello Unico per !’Immigrazione
L’invio delle domande sarà possibile dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2015.
Il decreto del presidente del Consiglio del 2 aprile 2015 prevede una quota massima di 13.000 ingressi di cittadini stranieri residenti all’estero e stabilisce che siano ammessi nel territorio italiano lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Egitto, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
Il provvedimento, inoltre, nell’ambito della quota delle 13.000 unità, ne riserva 1.500 per i lavoratori non comunitari che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
La quota di 13.000 unità (di cui 1.500 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale) sarà ripartita a cura del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Direzioni Territoriali del Lavoro con una circolare successiva, sulla base del fabbisogno che emergerà dalle consultazioni effettuate a livello locale con le Regioni, parti sociali e organizzazioni sindacali.
Le informazioni dettagliate sulla procedura sono contenute nella circolare congiunta del Ministero dell’interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 2643 del 29 aprile 2015.
Anche in questa occasione, le associazioni di categoria potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. Pertanto, nel caso in cui le associazioni firmatarie abbiano articolazioni sul territorio con autonomia statutaria, i rispettivi rappresentanti potranno inviare ai prefetti le richieste di adesione da definire secondo lo schema già fornito in passato e disponibile all’allegato 2 della circolare congiunta.
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