Cade la scure dell’Antitrust sulle intese anticoncorrenziali nel settore della raccolta differenziata dei rifiuti, con riguardo allo smaltimento delle frazioni “umido organico” – la FORSU, frazione organica del rifiuto solido urbano – e “verde” (sfalci e ramaglie).
Il teatro degli eventi è la Regione Veneto, territorio in cui, come l’Autorità rileva, il recupero dell’organico mediante compostaggio e digestione anaerobica rappresenta una filiera matura, visto che tale Regione si colloca al primo posto in Italia per produzione pro capite di rifiuti organici.
Il contesto organizzativo al vaglio dell’AGCM è rappresentato da un’impresa di raccolta dei rifiuti solidi urbani che non dispone di un proprio impianto, per cui essa acquisisce il servizio di trattamento e smaltimento delle frazioni della raccolta differenziata da imprese specializzate del settore, individuate sul mercato mediante gare a evidenza pubblica o, se ricorrono i presupposti, con trattativa privata.
Nello specifico, nella provincia veneta di Rovigo una società a partecipazione pubblica locale bandisce una gara a procedura aperta per quattro lotti, ove si chiede agli aspiranti affidatari di disporre, per ciascun lotto, di un impianto di compostaggio in un raggio di 60 km dal prestabilito baricentro operativo.
Si tratta della prima gara del genere indetta nel territorio, dacché fino a tale momento l’attività di smaltimento viene affidata senza gara (con trattativa privata) in base alla vicinanza tra l’Ente locale e l’impianto.
Alla procedura competitiva partecipano, in sostanza, le medesime imprese che fornivano precedentemente il servizio, offrendo un minimo ribasso d’asta ai prezzi base indicati nel bando (peraltro inferiori ai prezzi praticati dagli enti affidanti nei precedenti appalti).
Al che l’Antitrust riceve la segnalazione di un privato cittadino, curioso della procedura svolta e insospettito del fatto che gli sconti proposti dalle imprese offerenti sono tutti inferiori all’1%, mostrando singolari coincidenze nelle cifre decimali, identiche per l’umido e per il verde.
Di qui l’istruttoria dell’Authority, che in base alle indagini svolte accerta lo svolgimento di incontri tra le parti nella fase di preparazione delle offerte di gara, documentati dalle agende elettroniche degli amministratori delle imprese concorrenti.
Al termine delle indagini, l’AGCM ritiene che “l’insieme delle evidenze raccolte nel corso del procedimento fornisca un quadro di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti a supporto della tesi dell’attuazione da parte delle imprese (…) di una concertazione avente a oggetto il coordinamento delle rispettive strategie per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio”.
È davvero pesante il macigno delle sanzioni che si abbatte sulle imprese: una multa di 214.567 euro a carico di un concorrente, cui si aggiunge l’importo di 259.733 euro a carico di un’altra impresa, e poi ancora la sanzione di 639.888 euro per la terza ditta, e infine euro 67.328 euro per la quarta.
Il tutto da pagare entro 90 giorni, altrimenti si aggiungono, ovviamente, gli interessi di mora e maggiorazioni varie.
La legge è salva e i colpevoli sono puniti, ma un siffatto rigore lascia spazio a qualche timido dubbio.
Le trattative private che fino al momento dell’indizione della prima gara sono state svolte in modo sistematico, oltretutto con maggiori oneri a carico degli enti committenti, erano forse tutte legittime?
E se il settore è privo di un mercato sostanzialmente concorrenziale, quali sono le parti in concreto lese dalle condotte (formalmente antigiuridiche, certo) poste in essere dai concorrenti e sanzionate dall’Antitrust?
Una sola risposta vale per tutte le domande: “lex, dura lex, sed lex”, oppure, da un diverso punto di vista, “summum ius, summa iniuria”.
di Michele Nico
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