La vicenda
Alcuni partecipanti ad un concorso pubblico non superano la fase di preselezione svoltasi mediante quiz a risposta multipla; ricorrono quindi contro il verbale di correzione delle prove, lamentando la violazione del principio di anonimato.
La pronuncia del TAR
Il TAR Lombardia-Brescia, con la sentenza n. 1331 del 2015, respinge il ricorso. Nel caso di specie – precisano i giudici – ciò di cui si controverte non è una selezione comparativa, ma l’esito di una fase anteriore ad essa e cioè di una prova volta ad accertare un livello minimo di preparazione dei candidati attraverso la verifica del raggiungimento di un punteggio minimo nella somministrazione di un quiz a risposta multipla, senza che il punteggio conseguito in tale prova vada poi a fare media con quello ottenuto nelle reali prove di concorso. Il superamento della preselezione è accertato in modo “meccanico”, in totale assenza di discrezionalità e al di fuori di ogni valutazione comparativa tra i candidati; esso è condizione per l’ammissione all’effettiva fase concorsuale-comparativa ma non influisce sulla formazione del giudizio relativo al candidato, con la conseguenza che appare ragionevole e rispondente alla ratiodella norma escludere la necessità dell’applicazione del principio dell’anonimato (in senso sostanzialmente analogo anche la sentenza del TAR Basilicata n. 393/2015).
Sullo stesso argomento, si segnala la sentenza della sezione III del TAR Milano (sentenza 15.10.2015, n. 2183, segnalata su questa Rivista il 22 ottobre scorso) che, all’opposto, accoglie un ricorso nel quale si contestava – proprio come nel caso di specie – la violazione della regola dell’anonimato in un quiz a risposta multipla. Secondo i giudici della Sezione III, il principio dell’anonimato va garantito anche nelle prove come i quiz a risposta multipla, non rilevando l’assenza di discrezionalità nelle modalità di correzione della prova, “atteso che tali modalità non consentono di escludere la possibilità che soggetti diversi dal candidato, resi edotti del nominativo del candidato apposto in testa all’elaborato, abbiano provveduto a riempire una o più domande lasciate in bianco”. Profilo, peraltro, che anche la sezione II del TAR Brescia tiene in considerazione, laddove “non esclude la possibilità di provare il contrario, laddove si dimostri una non corretta lettura e imputazione del punteggio, la quale potrebbe essere collegata proprio alla conoscenza del nominativo del candidato”.
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