Dopo varie bozze circolate in questi giorni, è finalmente approdato il documento definitivo al Quirinale per essere successivamente inviato al Parlamento per il suo iter di approvazione. Proprio all’ultimo momento, nella nottata del 22/10/2015, sono state inserite alcune disposizioni riguardanti il salario accessorio e nuovi limiti al turn over dei dipendenti pubblici e, per quello che qui interessa, anche in riferimento agli enti locali. In attesa che il citato d.d.l. abbia la sua approvazione definitiva, preme qui evidenziare le implicazioni della normativa ed il relativo impatto per gli enti locali.
RIDUZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO
L’art. 16, comma 11, precisa quanto segue:
“Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.
In particolare, in attesa dei decreti attuativi della riforma della dirigenza pubblica, utilizzando la stessa normativa del precedente d.l. 78/2010, viene colpito tutto il salario accessorio dei dipendenti pubblici, sia di livello dirigenziale che quello relativo al personale dei livelli, il quale non dovrà essere superiore a quello stanziato nell’anno 2015. A differenza del d.l. 78/2010, non è stata inserita la norma riguardante anche il non superamento della retribuzione individuale (all’epoca riferita a quella percepita nell’anno 2010) come stabilita dall’art. 9, comma 1, ma esclusivamente la nuova base del fondo delle risorse decentrate stanziate nell’anno 2015.
Come per il d.l. 78/2010, anche questa normativa introdotta potrebbe, medio tempore, indurre le amministrazioni ad incrementare il fondo, ma in tal caso, essendo stato approvato il bilancio di previsione, qualsiasi inserimento ulteriore dovrebbe passare per una variazione di bilancio, con la conseguenza elusiva del nuovo quadro legislativo, anche per gli enti locali che non avessero ancora costituito e contrattato il fondo delle risorse decentrate. Si ricorda, inoltre, come le disposizioni della legge di stabilità 2014 avessero previsto la riduzione del fondo per l’anno 2015 in via permanente, sulla base delle riduzione ottenute nel periodo 2011-2014. Sulla questione è intervenuta la circolare n. 20/2015 del Ministero dell’economia e delle finanze, registrata per il parere di legittimità dalla Corte dei conti, ponendo la stessa al riparo da qualsiasi interpretazione difforme delle Sezioni territoriali. Secondo la citata circolare, il fondo avrebbe dovuto accogliere le riduzioni operate nell’anno 2014 nei due limiti, del non superamento degli importi rispetto all’anno 2010 e della sua riduzione proporzionale alla consistenza del personale (calcolata quale semisomma di ciascun anno del personale presente al 01/01 e quello presente al 31.12).
La relazione di accompagnamento del ddl stabilità 2016, precisa in modo laconico l’inserimento di tale comma 11 nel modo seguente: “Il comma 11 fissa il limite dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale pubblico, anche di livello dirigenziale. La situazione rispetto al pregresso si è modificata in quanto si è riattivato il meccanismo degli scatti stipendiali”.
PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE
Sempre in merito all’art. 16, il comma 7 precisa quanto segue:
“Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, anche attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 4, certificati dall’organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall’applicazione del comma 9 del presente articolo”.
Secondo tali nuove previsioni è previsto che in caso dei superamento dei limiti finanziari delle costituzioni dei fondi decentrati per gli anni pregressi, sia possibile compensare tali importi anche sulla base delle riduzioni della capacità assunzionale destinata a figure dirigenziali soppresse. In altri termini, in caso di cessazione di personale dirigenziale la spesa risparmiata in caso di soppressione di tale figura, può essere utilizzata come riduzione a valere sulla quota del recupero da effettuare ovvero fino a concorrenza dello stesso.
LIMITAZIONE DEL TURN OVER
Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 3, comma 5, d.l. 90/2014, ossia le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Tuttavia, precisa la norma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, restano ferme le percentuali stabilite dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24.6.2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11.8.2014, n. 114. Inoltre, per gli anni 2017 e 2018 è disapplicato l’art. 3, comma 5-quater, del d.l. 90/2014 il quale prevedeva che gli enti che avessero avuto una spesa del personale inferiore al 25% rispetto al totale delle spese correnti, potevano assumere fino al 100% a partire dal 2015 in riferimento alla spesa relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Secondo tali disposizioni resterebbe salvo il solo anno 2016, il quale dovrebbe essere dedicato, tuttavia, alla ricollocazione del personale di area vasta. Tali limitazioni, tuttavia, creeranno problemi agli enti locali che avevano differito in tali anni le assunzioni del personale da stabilizzare.
Per le cessazioni delle figure dirigenziali e il loro turn over non si applicano tali limitazioni ma, come si è visto, in caso di riduzione dovuta a soppressione del posto, il risparmio può essere destinato al recupero di eventuali eccedenze dei fondi accessori degli anni precedenti da destinare al fondo del personale dei livelli. Inoltre, il comma 4 del citato articolo prevede che gli enti locali provvedano alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni.
di Vincenzo Giannotti
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