Omicidio stradale: dalla Camera ok al d.d.l., torna al Senato

Il testo è stato approvato con 276 voti a favore, 20 contrari e 101 astenuti

29 Ottobre 2015
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Sì dell’Aula della Camera al disegno di legge che introduce il reato di omicidio stradale. Il testo è stato approvato con 276 voti a favore, 20 contrari e 101 astenuti. Essendo stato modificato a Montecitorio, torna al Senato. Contro ha votato Sel, mentre Fi e M5S si sono astenuti. 

La proposta di legge, già approvata dal Senato il 10 giugno 2015 e modificata dalle Commissioni riunite Giustizia e Trasporti della Camera nel corso dell’esame in sede referente, introduce nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali; entrambi gli illeciti sono puniti a titolo di colpa.

Le modifiche al codice penale: l’omicidio stradale
La proposta di legge inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale(articolo 589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell’evento mortale. In particolare:

  • è confermata la fattispecie generica di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni);
  • è punito con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore: in stato di ebbrezza alcolica grave (più di 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti;
  • è invece punito con la pena della reclusione da 4 a 10 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore: in stato di ebbrezza alcolica media, che abbiano superato specifici limiti di velocità, che abbiano attraversato le intersezioni semaforiche disposte al rosso o abbiano circolato contromano; che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; che abbiano effettuato sorpassi azzardati.

La pena è diminuita fino alla metà quando l’omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima.
La pena è invece aumentata se l’autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore.
E’ poi previsto un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Anche qui si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni (il limite massimo attuale è di 15 anni).
E’ stabilita una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni (attualmente è prevista in via generale la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la sospensione della patente di guida da uno a 3 anni).

Le modifiche al codice penale: le lesioni personali stradali
La proposta di legge introduce poi il reato di lesioni personali stradali. In particolare:

  • è confermato il reato di lesione personale grave e gravissima con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sanzionato come oggi ma con l’eliminazione della possibilità di applicare in via alternativa la multa da 500 a 2.000 euro;
  • sono sanzionate in misura maggiore le lesioni personali stradali (le gravi con la pena della reclusione da 3 a 5 anni; le gravissime con la reclusione da 4 a 7 anni) provocate per colpa dalle categorie analoghe a quelle sanzionate in modo più severo per l’omicidio stradale;
  • la pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni (lesioni gravi) e da 2 a 4 anni (lesioni gravissime), quando le lesioni derivano dalle stesse violazioni del Codice della strada sanzionate per l’omicidio stradale da 4 a 10 anni.

Analogamente all’omicidio stradale sono previsti aggravamenti e riduzioni di pena. 
Il delitto in questione è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a 20 giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell’articolo 583 c.p. In tali casi le pene sono diminuite della metà.

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