La vicenda
Alcuni avvocati-funzionari della Regione impugnano la delibera che, nel modificare l’organizzazione dell’avvocatura regionale, introduce il potere di controfirma dei pareri e degli atti degli avvocati-funzionari da parte dei dirigenti sovra-ordinati (coordinatori delle Unità operative dirigenziali), in aggiunta a quella dell’Avvocato capo. Sostengono i ricorrenti che tale delibera produce una lesione dell’autonomia e dell’indipendenza delle loro prerogative, assoggettandoli, in aperta violazione delle garanzie introdotte dalla legge professionale forense 247/2012, al controllo dei loro atti.
La pronuncia del TAR
Il TAR Campania, con la sentenza n. 3945 del 2015, accoglie il ricorso, evidenziando che le valutazioni professionali degli avvocati funzionari “non sono suscettibili di convalida altrui ma devono sempre essere il risultato del formarsi di un libero ed autonomo giudizio intellettuale del singolo avvocato incaricato dell’affare, tant’è che la stessa comporta la sua piena responsabilità individuale e non concorrente, in quanto unico legittimato a predisporre il contenuto dei propri atti giudiziali e consultivi”. Si precisa, inoltre, che “ciò che non è conciliabile con le funzioni proprie dell’avvocato non è la subordinazione gerarchica o l’inserimento nel contesto di modelli di coordinamento, aspetti fondamentalmente giustificati da ineludibili e razionali esigenze organizzative dell’ente, quanto l’essere sottoposto a forme di “sudditanza tecnica”, ancorché il legale sia dipendente di un’amministrazione pubblica”.
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