Comune contro provincia sugli oneri economici relativi al servizio di assistenza degli studenti con disabilità

Per il TAR di Milano il ricorso va proposto al giudice ordinario

12 Gennaio 2016
Modifica zoom
100%

La vicenda
Un comune ricorre al giudice amministrativo per l’accertamento della spettanza in capo alla Provincia degli oneri economici relativi al servizio di assistenza ad personam degli studenti disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e residenti nel comune, nonché per la condanna  della medesima provincia al risarcimento del danno ovvero, in via subordinata, alla restituzione, ai sensi dell’art. 2031 c.c., di quanto erogato dal comune per il medesimo servizio.

La controversia
Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 9 del 2016, dichiara inammissibile il ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, evidenziando che la giurisprudenza della sezione è ferma nel ritenere la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle questioni di diritto sottese alla controversia. Invero l’assunzione in via autonoma da parte del comune di un servizio spettante invece alla provincia, sostenendone le spese, senza alcun previo accordo contrattuale o negoziale tra le parti, può dare origine in sede giurisdizionale soltanto a un’azione di indebito arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c. appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento