La vicenda
Alcune associazioni animaliste hanno proposto ricorso per l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Sindaco ha ordinato agli Agenti della polizia provinciale di intervenire nel controllo e nella limitazione delle specie animali “volpe” e “piccione domestico”, lamentando, in primis, l’assenza dei presupposti per l’emanazione di un’ordinanzaex art. 54 t.u.e.l.
La pronuncia del TAR
Il TAR Emilia-Romagna, con la sentenza n. 79 del 2016, accoglie il ricorso, ritenendo fondato il motivo con il quale si lamenta la violazione dell’art. 54 richiamato. Precisano i giudici che, nel caso di specie, l’ordinanza non contiene alcuna motivazione circa gli effettivi pericoli per la salute pubblica attualmente e direttamente derivanti dalla presenza di tali specie di animali, così come, al contempo, non indica altri elementi essenziali, quali il numero di volpi e piccioni presenti nel territorio comunale (mediante le relative operazioni di censimento), nonché il numero di questi animali ritenuto eccessivo (con relativa documentazione probatoria). Per tali ragioni, il ricorso è accolto e l’ordinanza annullata.
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