“Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all’aggiudizazione degli appalti e all’affidamento deiconcorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita”.
È quanto prevede una bozza del decreto legislativo attuativo della legge delega appalti (pubblicata in G.U. n. 23 del 29.1.2016) in circolazione.
Ma cosa si intende per ‘costi del ciclo di vita’? È lo stesso d.lgs. a spiegarlo. Questo comprende i costi sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali: costi relativi all’acquisizione; costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse; costi di manutenzione; costi relativi al fine vita, come quelli di raccolta e riciclaggio.
NOVITÀ EDITORIALI
di Alessandro Massari | DESCRIZIONE | INDICE | euro 58,00 >>> ACQUISTA IL |
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento