La vicenda
È oggetto di contestazione un avviso di progressione verticale a n. 25 posti nel profilo specifico di responsabile contabile cat. d1, nella parte in cui prevede che “Eventuali situazioni di ex aequo saranno sciolte ricorrendo esclusivamente all’età, preferendo il candidato più giovane”. Il candidato collocatosi al 26° posto, in posizione di pari merito con altro candidato che lo ha preceduto sulla base del criterio di preferenza della minore età, contesta l’avviso di selezione e la relativa graduatoria, che lo ha escluso da posizione utile ai fini della selezione. Secondo il ricorrente, l’amministrazione avrebbe dovuto tenere conto, a parità di punteggio, del criterio di preferenza dei figli a carico, applicando la normativa legislativa statale e quella regolamentare comunale, secondo la quale il criterio dell’età è residuale, rispetto ai criteri di preferenza di carattere generale (tra cui, quello di risultare genitore).
La pronuncia del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 618 del 2016, aderendo alla tesi del ricorrente, afferma l’importante principio secondo il quale “nei concorsi pubblici, i titoli di preferenza di cui all’art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 487 del 1994 (nella specie, figli a carico) devono essere valutati prima del criterio della minore età, ex art. 3, legge n. 127 del 1997. Quest’ultimo rappresenta un elemento preferenziale nel reclutamento nel pubblico impiego soltanto in via residuale, ossia nei casi di parità dopo la valutazione del merito e dei titoli di preferenza indicati nel citato comma 4 dell’art. 5”.
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