Limiti di orario alle “slot machine”: è legittima l’’ordinanza del sindaco?

La risposta del TAR Liguria

24 Febbraio 2016
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La vicenda
La società proprietaria di numerosi apparecchi da intrattenimento del tipo “slot machine” collocati presso esercizi commerciali (bar) nel territorio comunale ricorre contro la deliberazione del consiglio comunale di approvazione – exart. 50, comma 7, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 – degli indirizzi per la disciplina degli orari per l’esercizio delle attività di gioco lecito sul territorio comunale, nonché la conseguente ordinanza, con la quale il sindaco ha determinato l’orario per l’esercizio delle sale da gioco e per il funzionamento degli apparecchi automatici da gioco, limitandolo dalle ore 10,00 del mattino alle ore 23,00 della sera. Secondo la ricorrente, la previsione di rigidi orari di apertura e chiusura o di funzionamento degli apparecchi da gioco oggetto di concessione governativa non troverebbe alcuna copertura normativa, men che meno nel richiamato art. 50, comma 7, del d.lgs. 267/2000.

La pronuncia del TAR
Il TAR Liguria, con la sentenza n. 176 del 2016, rigetta il ricorso, richiamando il Consiglio di Stato che, nel confermare la pronuncia della Sezione sulla stessa ordinanza qui impugnata, ha ritenuto non condivisibile “la tesi che l’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 possa essere interpretato nel senso che la competenza del Sindaco non riguardi anche la materia dei giochi, atteso che la disposizione gli attribuisce espressamente il compito di coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito di eventuali criteri fissati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici. …”.

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