La legge con cui l’Italia ha previsto la proroga automatica della durata delle concessioni demaniali marittime e lacustri per attività turistico-ricettive fino al 2020 è contraria al diritto europeo. Questa la conclusione dell’avvocato generale della Corte di giustizia Ue Maciej Szpunar sulle cause che coinvolgono gestori sardi e la Promoimpresa operante sul lago di Garda. Le conclusioni dell’avvocato generale non sono vincolanti ma generalmente sono riprese nella sentenza che sarà emessa dalla Corte.
Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale della Corte ricorda che con vari decreti-legge emessi dal 2009 al 2012 e convertiti in legge, lo Stato italiano ha previsto la proroga automatica della durata delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative dapprima fino al 31 dicembre 2012 e poi fino al 31 dicembre 2020.
Alcuni gestori di attività presso alcune aree demaniali marittime in Sardegna e la Promoimpresa operante sul lago di Garda hanno negli anni passati aperto contenziosi davanti ai Tar della Sardegna e della Lombardia proprio a propositi di contestazioni relative al rilascio e e al rinnovo delle concessioni. Successivamente sia il Tar Sardegna sia quello della Lombardia hanno sollevato una questione pregiudiziale alla Corte Ue sulla legge italiana che prevede la proroga automatica e generalizzata della durata delle concessioni sino al 31 dicembre 2020 chiedendo di verificarne la compatibilità con il diritto comunitario e soprattutto con i principi di libertà di stabilimento, di protezione della concorrenza e di eguaglianza di trattamento tra operatori economici, nonché con quelli di proporzionalità e di ragionevolezza.
I giudici italiani, secondo quanto si legge in un a nota della Corte, hanno espresso in particolare dubbi sull’automatismo della proroga poiché in questo modo si sottraggono al mercato, per un periodo irragionevolmente lungo (undici anni), delle concessioni di beni sicuramente molto importanti sul piano economico. Tale meccanismo, poi, così come congegnato, si osserva ancora nella nota, parrebbe incidere in modo eccessivamente penalizzante, e quindi sproporzionato, sui diritti degli operatori del settore, che non hanno la possibilità di ottenere una concessione, malgrado l’assenza di concrete esigenze che giustifichino il protrarsi delle proroghe. Un siffatto sistema potrebbe quindi creare una discriminazione tra gli operatori economici.
L’avvocato generale ha ritenuto fondati i dubbi espressi dai Tar e ha oggi concluso che la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato Ue, impedisce alla normativa nazionale di prorogare in modo automatico la data di scadenza delle concessioni per lo sfruttamento economico del demanio pubblico marittimo e lacustre.
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