La vicenda
È oggetto di contestazione il provvedimento con il quale il dirigente dell’Ufficio Bonifiche della Regione, muovendo dal presupposto di fatto dell’inquinamento della falda acquifera sottostante ad una discarica di rifiuti urbani, ha invitato il responsabile dell’inquinamento a presentare il piano di caratterizzazione e la descrizione delle misure di messa in sicurezza d’emergenza adottate. Tra i vizi denunciati nel ricorso, l’incompetenza dell’Autorità emanante.
La pronuncia del TAR
Il TAR Puglia-Bari, con la sentenza n. 311 del 2016, accoglie il ricorso, annullando così il provvedimento della regione. Evidenziano i giudici che la competenza assegnata alle province dall’art. 244, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, in tema di bonifica di siti contaminati, non risulta modificata dalla legge 7.4.2014, n. 56 (c.d. legge Delrio). Infatti, secondo quanto previsto all’articolo 85 della legge Delrio le province – e nelle aree di rispettiva competenza, le città metropolitane – esercitano le loro funzioni fondamentali, in particolare, in materia di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza. In relazione al caso di specie, resta indubitabile che, in evidente contrasto con il disposto normativo, la regione – e non la provincia così come previsto dal citato art. 244 – ha invitato il responsabile dell’inquinamento alla presentazione, entro un termine prestabilito, del piano di caratterizzazione del sito inquinato, emanando un provvedimento viziato da palese incompetenza relativa.
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