La vicenda
La lista perdente alle elezioni amministrative comunali ricorre al giudice per ottenere l’annullamento delle operazioni, avanzando le seguenti censure:
- mancata specificazione del numero delle schede inizialmente autenticate e successivamente non votate;
- omessa annotazione in taluni casi del numero della tessera elettorale presentata dall’elettore votante;
- il simbolo prescelto dalla lista vincente recherebbe al suo interno una specifica immagine religiosa con conseguente violazione dell’art. 33 del t.u. n. 570 del 1960).
Tali elementi, secondo i ricorrenti, determinerebbero l’invalidità delle operazioni di voto.
La pronuncia del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1067 del 2016, respinge l’appello, confermando la sentenza di primo grado (TAR Puglia, Lecce, sez. I, n. 03155/2014), che già rigettava il ricorso. Il giudice di appello disattende ogni censura riproposta in sede di appello, evidenziando in particolare che:
- in assenza di una previsione normativa sanzionatoria in ordine alla mancata specificazione del numero delle schede inizialmente autenticate e successivamente non votate, legittimamente il giudice di primo grado ha qualificato tale carenza una mera irregolarità, in quanto – ai fini della regolarità delle operazioni elettorali – il dato essenziale è costituito dalla corrispondenza tra il numero delle schede scrutinate e rinvenute nei plichi e quello complessivamente consegnate alle Sezioni e questa corrispondenza non è stata contestata nella vicenda in esame;
- anche il profilo dell’omessa annotazione, in taluni casi, del numero della tessera elettorale, come legittimamente ritenuto dal giudice di primo grado, non ha carattere invalidante delle operazioni di voto, in quanto, dopo l’apertura della busta contenente le liste degli elettori e delle elettrici iscritti della suddetta sezione si è proceduto alla verifica dell’annotazione del numero dei votanti nella Sezione; per ciascun elettore risultano annotati sia la sua identificazione che l’esercizio del diritto di voto. Pertanto, la mancata annotazione del numero della scheda elettorale per alcuni elettori votanti non ha inciso sulla regolarità delle operazioni di voto;
- anche l’ultima censura va disattesa in quanto il simbolo prescelto dalla lista vincente assume piuttosto un carattere di riferimento campanilistico di appartenenza ad una comunità e, come tale, non comporta l’esclusione della lista.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento