La vicenda
È oggetto di contestazione la delibera con la quale uno dei comuni associati ha deciso il recesso unilaterale dalla convenzione per l’esercizio in forma associata del servizio di segreteria comunale. Tra i motivi di illegittimità denunciati, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’esercizio del recesso, nonché delle ragioni poste a fondamento del recesso.
La pronuncia del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1172 del 2016, respinge il ricorso in appello, affermando che se – in via di principio – agli atti di recesso dagli accordi fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990 trovano applicazione le previsioni generali di cui alla legge n. 241 del 1990 (fra cui quelle qui invocate in tema di obbligatoria motivazione e di comunicazione di avvio), a conclusioni in parte diverse deve pervenirsi nelle ipotesi in cui (come nel caso in esame) gli enti interessati abbiano espressamente e consapevolmente fissato modalità meno rigorose – e nondimeno legittime – per l’esercizio del richiamato potere di recesso. Anche riguardo alla motivazione delle ragioni poste a fondamento dell’esercizio del recesso, si precisa che deve considerarsi legittima e sufficiente la sola espressione di volontà in tal senso comunicata agli altri comuni, se così stabilisce la convenzione.
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