SPID: quali sono i requisiti per l’’accreditamento dei gestori?

La risposta nella sentenza del Consiglio di stato n. 1214/2016

8 Aprile 2016
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La vicenda 
Alcune associazioni d’impresa (Assoprovider e Assintel) hanno impugnato la previsione, contenuta nel regolamento che definisce le caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), che prevede, tra i requisiti per l’accreditamento dei gestori dell’identità digitale, il possesso, da parte della società di capitali, da costituire obbligatoriamente, di un capitale sociale di 5 milioni di euro (art. 10, comma 3, lett.a), del d.P.C.M. 24.10.2014). Il ricorso di primo grado è stato accolto dal TAR Lazio, Roma, sez. I, con sentenza n. 09951/2015 del 21/07/2015, secondo il quale si tratta di un requisito “che si rivela sproporzionato rispetto al fine voluto dalla norma e che, oltretutto, introduce un ingiustificato sbarramento per l’accesso al mercato di riferimento”. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto appello per la riforma della sentenza di primo grado.

La pronuncia del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1214 del 24.3.2016, rigetta l’appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri e conferma la sentenza di primo grado che aveva annullato l’art. 10, comma 3, lett. a), del d.P.C.M. 24.10.2014. Secondo il giudice di appello, non può infatti condividersi l’argomento invocato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo cui l’elevato capitale sociale minimo di 5 mln di euro della società di capitali, alla cui costituzione debbono procedere i gestori dell’identità digitale nel sistema SPID, sarebbe indispensabile per dimostrare la loro affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria, e ciò solo perché l’attività di cui trattasi richiede un rilevante apporto di elevata tecnologia, la cui validità non può ritenersi direttamente proporzionale al capitale sociale versato. Non va dimenticato che nel sistema SPID un ruolo di rilievo preminente è riconosciuto all’AGID, per i poteri di vigilanza che ad essa spettano proprio con riferimento agli aspetti dell’affidabilità del sistema dell’identità digitale rilasciata dai gestori che essa stessa ha il compito di accreditare. All’AGID, infatti, spetta la verifica puntuale e continua dell’affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria delle società accreditate, attività che non esclude certamente, ricorrendone le condizioni, la facoltà di sospendere o revocare l’accreditamento, anche in via preventiva. La previsione di questi penetranti poteri pubblici di vigilanza fanno sì che la richiesta di una misura tanto elevata del capitale sociale per l’esercizio dell’attività di identificazione, appaia senz’altro sproporzionata.

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