La vicenda
L’Associazione Vittime della Caccia contestata una ordinanza contingibile e urgente con la quale il comune ha “dichiarato l’emergenza nutrie sul territorio comunale” e ha dettato modalità generali (concernenti le modalità di abbattimento, i soggetti autorizzati a effettuarlo, lo smaltimento delle carcasse, la vigilanza) per contenere la popolazione delle nutrie, ritenuta dannosa per l’ambiente e le coltivazioni. L’Associazione ricorrente lamenta che non sussisterebbero né i presupposti di imprevedibilità e urgenza, né rischi per salute e sicurezza pubblica tali da giustificare l’adozione di un provvedimento extra ordinem; lamenta, inoltre, che il provvedimento sarebbe carente sia per la motivazione che per l’istruttoria; mancherebbe inoltre la caratteristica della provvisorietà per mancata indicazione di un limite temporale del provvedimento.
La pronuncia del TAR
Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 429 del 2016, accoglie il ricorso proposto dall’Associazione, spiegando come l’ordinanza in questione rappresenti una problematica di carattere generale, senza evidenziare alcuna specifica condizione che interessa il territorio comunale; nemmeno dà atto di concreti dati di popolazione nell’area di questi animali e neppure individua un fenomeno di carattere estemporaneo o imprevedibile o ancora eccezionale rispetto a generali esigenze di controllo di una certa tipologia di fauna selvatica. A ciò si aggiunga che il provvedimento, non ancorato ad eventi specifici di carattere locale, non individua neppure un termine (nemmeno implicito) dell’asserita emergenza. Secondo i giudici, non sussistono, pertanto, i presupposti legittimanti la tipologia di atto adottato. Recentemente, su un caso similare, si è pronunciato anche il TAR Veneto (cfr. sentenza 26.2.2016, n. 214, segnalata su questo Quotidiano il 10 marzo scorso).
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