L’agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 35/E del 18.4.2016 in risposta all’interpello di un comune che ha chiesto di conoscere il trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, applicabile alle quietanze emesse a seguito del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni recate dal Codice della strada, effettuato presso i preposti agenti contabili del servizio di conciliazione della polizia locale.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il comune interpellante ritiene che le quietanze, oggetto dell’interpello, siano soggette all’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 13 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n, 642. Tale disposizione, infatti, assoggetta all’imposta fin dall’origine, nella misura di euro 2,00, le fatture emesse dai Comuni per entrate extra tributarie di importo superiore ad euro 77,47 e, le quietanze emesse dal Tesoriere attestanti l’avvenuto pagamento dei mandati, anche se esenti IVA.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il d.lgs. 30.4.1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) all’articolo 202, in materia di pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, stabilisce, al comma 2, che “Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario …”.
Il d.P.R. 16.12.1992, n. 495 recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” all’articolo 387, comma 1, prevede che “Per ogni pagamento in misura ridotta effettuato nel termine, viene compilata e rilasciata apposita quietanza dall’organo al quale è effettuato…”.
Relativamente al trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo delle quietanze oggetto del quesito, si osserva che l’articolo 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00, per ogni esemplare, per le “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti […], ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.
Inoltre, in forza di quanto disposto dalla nota 2 lettera a), in calce al predetto articolo 13, l’imposta non è dovuta “quando la somma non supera lire 150.000 (euro 77,47)”.
In deroga a tale principio, l’articolo 5, comma 4, della tabella, annessa al richiamato DPR n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto), esenta in modo assoluto, dall’imposta di bollo, tra l’altro, gli “Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficienza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione”.
Per l’Agenzia, considerato che la sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni recate dal Codice della strada, oggetto del presente interpello, è irrogata nell’esercizio di potestà amministrativa, si ritiene che la stessa possa essere ricondotta nell’ambito delle entrate extra tributarie dello Stato o degli enti locali, di cui al richiamato articolo 5 della tabella.
Nell’ambito applicativo di tale previsione possono essere ricondotti, quindi, anche gli atti relativi alla riscossione delle predette sanzioni.
Ne consegue – conclude l’Agenzia delle Entrate – che le quietanze di pagamento, emesse dagli organi della polizia stradale a seguito della riscossione di proventi contravvenzionali, sono esenti dall’imposta di bollo, ai sensi del citato articolo 5.
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