Il Consiglio di Stato ha emesso la sentenza n. 765/2016, in cui si è deciso che “sia il proprietario locante, che colui che conduce in locazione possono risultare responsabili per l’inquinamento dei suoli. Deve rinvenirsi una responsabilità anche nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficace custodia e protezione di un’area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi”.
Il fatto
Con ordinanza il sindaco di un comune ordinava ai proprietari di un fondo la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dell’area a seguito del protrarsi nel tempo del versamento illegale di rifiuti e sostanze nocive.
Contro tale atto proponevano ricorso al TAR i proprietari del fondo: il giudice accoglieva il ricorso rilevando che in relazione ai fenomeni di inquinamento ante 1979 non potessero essere imputabili ai ricorrenti, atteso che gli immobili in questione non risultavano essere di loro proprietà, ma del defunto padre. Mentre per gli eventi successivi il comune non aveva fornito la prova della causazione dei fenomeni in questione da parte di quest’ultimi. Successivamente i terreni risultavano dati in locazione.
Contro la sentenza del TAR il Comune propone appello al giudice di secondo grado.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato accoglie parzialmente l’appello.
Per i giudici sono fondate le doglianze con la quale l’amministrazione comunale sostiene la legittimità dell’ordinanza impugnata, contenente l’obbligo di rimozione dei rifiuti e di bonifica in capo agli odierni proprietari.
Si ribadisce la giurisprudenza amministrativa che sancisce l’obbligo ripristinatorio in capo ai successori, perché tale obbligo è trasmissibile agli eredi, trattandosi di obblighi di natura patrimoniale.
Quanto, invece, agli obblighi di bonifica, accertata la proprietà del bene, in caso di sversamento di rifiuti in un fondo è irrilevante la circostanza che sia intervenuto un contratto di locazione: anche qui la giurisprudenza è ferma nel riconoscere sia la responsabilità del proprietario di un terreno sul quale siano depositati rifiuti, ai sensi del d.lgs. 22/1997, art. 14, comma 3, nel caso in cui il terreno sia oggetto di un rapporto di locazione, sia la responsabilità di qualunque soggetto che si trovi con l’area interessata in un rapporto.
La responsabilità, quindi, del verificarsi dei fenomeni di inquinamento nell’arco di oltre trent’anni è riconducibile agli odierni proprietari (ed al loro dante causa, il padre defunto), che in alcun modo hanno impedito lo sversamento dei rifiuti sui loro suoli, né hanno provveduto alla rimozione degli stessi, né si sono attivati per impedire che l’attività di devastazione delle aree oggetto dell’ordinanza impugnata proseguisse nel corso degli anni.
Pertanto l’appello deve essere accolto con riforma della sentenza impugnata di primo grado.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento