Le distanze minime dai “luoghi sensibili” per le sale gioco devono essere adeguati e proporzionali

La sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 10.2.2016, n. 578

28 Aprile 2016
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Il Consiglio di Stato con sentenza n. 578/2016 ha stabilito che la predisposizione di limiti di distanza imposti alle sale da gioco diretti alla tutela della salute, non siano preclusi alla competenze di Regioni ed Enti locali, anche in mancanza di “parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l’intero territorio nazionale”, ma sempre nel rispetto dei canoni della adeguatezza e della proporzionalità.

Il fatto 
La controversia trae origine dal divieto di autorizzazione all’esercizio di una sala giochi mediante videoterminali (VLT), adottato dalla Questura ai sensi dell’art. 88 TULPS. In seguito, anche il Comune deliberava con apposito Regolamento l’imposizione di una distanza minima di 1000 m per le sale da gioco,
Avverso a tali provvedimenti faceva ricorso al TAR con successo la società concessionaria richiedente l’autorizzazione, lamentando l’illegittimità degli atti adottati.
Contro la sentenza del TAR che annullava i suddetti provvedimenti del Comune e della Questura, quest’ultimi proponevano appello al Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio di Stato 
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR, ma con diversa motivazione.
Per i giudici amministrativi di secondo grado le motivazioni della sentenza impugnata non sono convincenti: il TAR non rileva la competenza del Comune a disciplinare le distanze minime delle sale gioco dai c.d. “luoghi sensibili” (scuole, luoghi di culto, ecc.) per finalità inerenti la tutela della salute. D’altro avviso il Consiglio di Stato che, citando anche la giurisprudenza sia della Corte costituzionale che della giustizia amministrativa, ribadisce la competenza concorrente con lo Stato delle Regioni e degli enti locali nella materia della lotta alla “ludopatia”.
Tuttavia, ciò non preclude ai comuni che procedano alla pianificazione delle ubicazione delle sale giochi di non rispettare i canoni della ragionevolezza e proporzionalità nel determinare le distanze minime: nel caso di specie il limite stabilito risulta insufficientemente motivato e frutto di un’istruttoria lacunosa.
Pertanto il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR nella parte in cui riconosce al comune un non adeguato esercizio della discrezionalità amministrativa.

La giurisprudenza rilevante 
Corte costituzionale
Sentenza n. 220/2014
«Il potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l’imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, potrebbe altresì essere ricondotto alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni».

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