Il TAR Umbria pronunciando la sentenza n. 119/2016 fornisce tutta una serie di principi in materia di inquinamento acustico e sulle modalità di rilevazione delle immissioni rumorose. Il TAR ha ribadito il concetto stesso di inquinamento acustico, ossia un pericolo per la salute umana, tale anche se non coinvolge direttamente l’intera collettività, ma una sola persona: presupposto dell’emanazione di un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente.
Il fatto
Un privato lamentava l’eccessivo rumore causato dall’attività di discount, alimentare e non, nello stabilimento in prossimità della sua abitazione.
A seguito delle rilevazioni dell’ARPA il Comune emanava un’ordinanza in cui si richiedeva di adottare tutte le misure necessarie alla riduzione del rumore prodotto dall’attività produttiva. Nonostante un’opera di adeguamento, successive rilevazioni fonometriche effettuate dall’ARPA accertavano comunque il mancato rispetto del livello di rumore differenziale, di conseguenza interveniva un’ordinanza del Sindaco che prescriveva di adottare un idoneo ed adeguato piano di risanamento acustico delle immissioni rumorose, anche con eventuale limitazione dell’attività.
La società, esercente l’attività produttiva, provvedeva all’istallazione di una barriera antirumore mobile ritraibile, a seguito di autorizzazione del Comune.
Nuove misurazioni dell’ARPA, tuttavia, facevano emergere la non totale conformità delle opere eseguite e il persistente superamento del limite del rumore differenziale.
Pertanto, il Comune emanava una nuova ordinanza sindacale in cui si richiedevano lavori di adeguamento e il rispetto delle prescrizioni previste dal piano di risanamento acustico, con presentazione di un collaudo finale.
Avverso a tale ultimo provvedimento la società proponeva ricorso al TAR per richiederne l’annullamento.
La decisione del TAR
Il TAR respinge il ricorso, per l’infondatezza delle censure dedotte.
Per i giudici è consentito ritenere il fenomeno di inquinamento acustico come una minaccia per la salute pubblica, pertanto nessun intervento amministrativo ordinario consentirebbe di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti come l’ordinanza sindacale. Tutto ciò è comunque valido anche se il pericolo per la salute umana non coinvolga direttamente l’intera collettività, ma un numero limitato di cittadini, e al limite, una sola persona.
Non trovano accoglimento neppure le doglianze in materia di violazione del principio del contraddittorio laddove la società lamenta di non essere stata avvisata delle rilevazioni fonometriche condotte dall’ARPA e poste a fondamento dell’ordinanza sindacale: la giurisprudenza riconosce il c.d. “diritto alla sorpresa” nelle rilevazioni fonometriche effettuate da un soggetto terzo preposto ai controlli ambientali, quale è l’ARPA, onde evitare che il preavviso induca il controllato a “non farsi cogliere sul fatto”, tanto più in caso di emissioni rumorose che discendono anche da comportamenti, modulabili, del personale addetto all’attività di scarico e carico merci. In ogni caso, non viene mai preclusa al controllato la possibilità di presentare proprie osservazioni ed effettuare le opportune verifiche sulle attività di misurazione dell’ARPA.
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