Il TAR Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, si è pronunciato con sentenza n. 123/2016 ricordando quali sono le ipotesi in cui richiedere la documentazione Antimafia prima della stipula di contratti, atti e provvedimenti che comportino un rapporto tra privati e la pubblica amministrazione.
Il fatto
Una ditta esercente attività di commercio di materiale da costruzione presentava allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune un’istanza di Autorizzazione unica ambientale (AUA) per lo “scarico di acque reflue industriali, emissioni in atmosfera e valutazione di impatto acustico” relativamente ad impianti dalla medesima gestiti.
La Conferenza dei servizi a tale scopo convocata si esprimeva favorevolmente in ordine all’istanza.
Il prefetto su istanza del comune negava il rilascio dell’informativa antimafia, sul presupposto dell’esistenza a carico della ditta di un diniego di iscrizione in White List, nonché, dell’esistenza di cause ostative ai sensi del Codice Antimafia.
Pertanto, la provincia negava alla medesima ditta l’AUA nonostante il positivo riscontro della Conferenza dei servizi.
Contro i provvedimenti di diniego dell’AUA la ditta proponeva ricorso al TAR.
La decisione del TAR
Il TAR accoglie il ricorso, perché fondato.
Per i giudici amministrativi il comune non avrebbe potuto richiedere la certificazione antimafia, poiché a norma dell’art. 83, comma 1, del codice l’obbligo di preventiva acquisizione del certificato di cui al successivo art. 84, sussiste in capo all’amministrazione “prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67”; inoltre, ai sensi del successivo comma 3, lett. e), non sarebbe necessaria “per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro”.
Nel caso di specie gli interventi che la ricorrente avrebbe dovuto eseguire in territorio del comune avrebbero natura privata e, per quello sito in area demaniale in concessione, di valore inferiore alla richiamata soglia di euro 150.000,00.
Ciò comporterebbe l’irrilevanza a fini antimafia degli interventi in questione.
Per i giudici, infatti, non può che rilevarsi che l’autorizzazione richiesta dalla ditta ricorrente è funzionale all’esercizio di un’attività imprenditoriale privata estranea alle ipotesi espressamente previste dal codice antimafia non comportando alcun rapporto con la pubblica amministrazione.
Le norme richiamate
Art. 83 – D.Lgs n. 159/2011
Ambito di applicazione della documentazione antimafia
1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all’articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all’articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale». (35)
3. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta:
a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;
b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all’articolo 67;
c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.
Art. 67, comma 1 – D.lgs. 159/2011
Effetti delle misure preventive
1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d’armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.
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