La revisione della patente di guida non può essere prescritta in caso di non conoscenza della lingua italiana

La sentenza del TAR Bologna

17 Maggio 2016
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Il TAR dell’Emilia Romagna pronunciandosi con sentenza n. 391/2016 ha stabilito che la discrezionalità di cui dispone l’Ufficio della motorizzazione civile ai fini dell’attivazione del procedimento di revisione della patente di guida non esime la predetta Autorità dall’obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che hanno ingenerato i concreti dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità fisica e/o tecnica alla guida in relazione ai fatti accertati.

Il fatto
La controversia nasce dall’impugnazione davanti al TAR del provvedimento della Motorizzazione da parte di uno straniero (il ricorrente) a cui era stato imposta la revisione della patente, mediante sottoposizione a nuovo esame.
L’atto impugnato faceva riferimento ad una segnalazione della Polizia Stradale nella quale si affermava che in occasione di un controllo dell’autoveicolo guidato dal ricorrente erano sorti dei dubbi agli operatori circa la capacità di comprendere l’italiano e la conoscenza dei segnali stradali. 
Il ricorrente adiva le vie legali denunciando che il provvedimento traeva fondamento da un’impressione di un agente di polizia, e aggiungendo inoltre che per la patente di guida  non sia necessaria la conoscenza della lingua italiana.

La decisione del Consiglio di Stato 
Per il TAR il ricorso è fondato.
I giudici ricordano che la revisione della patente non abbia una funzione sanzionatoria, e usualmente essa viene disposta dopo che vi è stato un incidente cagionato da colui cui si chiede di sottoporsi nuovamente ad esame. 
La giurisprudenza ha più volte affermato che una sola infrazione alle norme del Codice della strada, se non di particolare gravità, non può costituire, di per sé ed indipendentemente da ogni valutazione circa l’idoneità e la capacità alla guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente di guida.
Nel caso di specie non si è verificato alcun incidente, ma il provvedimento si fonda sulla relazione di un agente che in occasione di un controllo avrebbe avuto dei dubbi circa la conoscenza della lingua italiana e la capacità di riconoscere i segnali: tuttavia la conoscenza della lingua italiana non è condizione per conseguire la patente di guida. Pertanto il ricorso trova accoglimento da parte dei giudici.

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