Ordinanza contingibile e urgente per il ripristino della fornitura idrica a utenti morosi

Illegittima nella sentenza n. 797/2016 del TAR Lecce: la sentenza massimata

30 Maggio 2016
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La vicenda
È oggetto di ricorso l’ordinanza del sindaco, emanata ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000, con la quale è stato ordinato alla società di gestione dell’acquedotto l’immediato ripristino dell’erogazione idrica relativa alle utenze degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ex IACP), per un periodo minimo di giorni 30, in attesa di definire e chiarire la situazione di morosità. Si lamenta nel ricorso che il provvedimento impugnato: non è supportato da congrua motivazione e da adeguata istruttoria; è privo di un termine preciso e definito di efficacia, il che contrasta con la straordinarietà di quanto con esso si dispone; reitera il medesimo ordine di ripristino della fornitura idrica già emanato in precedenza, il che fa pensare ad una situazione priva dei caratteri della contingibilità ed urgenza; è stato adottato in assenza di un pregiudizio irreparabile o imminente in quanto l’utente ben può provvedere al pagamento della fornitura, salvo far valere le proprie eventuali ragioni nelle sedi giudiziarie.

La pronuncia del TAR
Il TAR Puglia, Lecce, con la sentenza n. 797 del 2016 (> vai alla sentenza n. 797/2016 massimata), accoglie il ricorso, evidenziando che, nel caso di specie, l’utilizzo, da parte del sindaco, del potere di ordinare il ripristino della fornitura idrica in favore di alcuni condomini, risultati ripetutamente inadempienti all’obbligo di pagare gli oneri di utenza, costituisce indebita interferenza dell’autorità amministrativa in una controversia concernente il mancato adempimento di obblighi di natura contrattuale. La controversia trova soluzione anche alla luce del corretto inquadramento del concetto di  emergenza sanitaria o di igiene pubblica, che costituisce il presupposto legittimante l’adozione di un’ordinanza ex art. 50, comma 4, del d.lgs. 267/2000. L’emergenza sanitaria o di igiene pubblica cui si riferisce la norma – spiegano i giudici – non deve essere determinata da un comportamento deliberatamente inottemperante ad obblighi di legge o anche di natura contrattuale. Da tale punto di vista, l’ordinanza contingibile e urgente non può essere adottata quale strumento alternativo di risoluzione di un contenzioso contrattuale, avente ad oggetto il corretto adempimento di obblighi di pagamento di una fornitura idrica.

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