La vicenda
Con decreto della Corte d’Appello veniva riconosciuto ai ricorrenti l’indennizzo previsto dall’art. 2 della legge 24.3.2001, n. 89 (legge Pinto) per il superamento della ragionevole durata di un processo davanti al TAR. L’onere di indennizzo è stato posto a carico di un’amministrazione statale che non ha poi provveduto al pagamento. Una volta passato in giudicato il decreto, è stato proposto ricorso per ottemperanza.
La pronuncia del TAR
Il TAR Lombardia-Brescia, con la sentenza n. 797 del 2016 (> vai alla sentenza massimata), accoglie il ricorso, evidenziando, in particolare, come la mancanza di risorse finanziarie non può costituire un pretesto per l’amministrazione per non onorare un debito accertato giudizialmente. Pertanto, se non vi sono in bilancio fondi adeguati, l’amministrazione è obbligata a operare tempestivamente le necessarie variazioni per reperire risorse sufficienti al pagamento degli indennizzi, anche modificando le priorità di spesa precedentemente stabilite.
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