È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno scorso il decreto che istituisce il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI), una sorta di catasto nazionale delle infrastrutture (decreto Ministero dello Sviluppo Economico 11 maggio 2016).
Il decreto sul SINFI, che attua le disposizioni dello Sblocca Italia (d.l. 133/2014) e del d.lgs. 33/2016, definisce le regole tecniche e le modalità per la costituzione, la consultazione e l’aggiornamento dei dati territoriali detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti proprietari o concessionari di infrastrutture di gas, luce, acqua e telecomunicazioni.
A gestire il SINFI, Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, sarà il Ministero dello Sviluppo economico. Il sistema conterrà e metterà a disposizione tutte le informazioni relative alle infrastrutture presenti sul territorio, sia nel sottosuolo che nel sopra suolo, spiega il ministero in una nota, e permetterà di velocizzare lo sviluppo delle reti a banda ultralarga e risparmiare sui costi di posa della fibra.
Al fine di incentivare gli investimenti infrastrutturali sulla rete a banda ultralarga, in accordo con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea e la strategia italiana per la banda ultralarga, il decreto 11 maggio 2016 pubblicato sulla G.U. stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica.
Nel SINFI sono contenute e rese accessibili tutte le informazioni relative alle infrastrutture presenti sul territorio nazionale, che a far data dall’entrata in vigore del decreto sono trasmesse ed archiviate a qualsiasi titolo e scopo dai detentori o dai titolari delle informazioni. Tutte le amministrazioni pubbliche titolari e detentrici delle informazioni e gli operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche, relativamente alle reti pubbliche di comunicazioni e infrastrutture fisiche di propria competenza contribuiscono alla costituzione ed aggiornamento del SINFI secondo i criteri, le modalità e le tempistiche indicate dal decreto e dall’allegato A.
Fatte salve le modalità di alimentazione delle diverse banche dati, contenenti informazioni relative alle infrastrutture, tutti i dati riguardanti le infrastrutture, specificati nell’allegato A, devono essere resi disponibili in formato dati, di tipo aperto ed interoperabile, ai sensi dell’art. 68, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili, ed archiviati secondo i criteri, le modalità e le tempistiche indicate dal decreto e dall’allegato A.
Tutti gli operatori di rete ed i gestori di infrastrutture fisiche detentori delle informazioni e le amministrazioni pubbliche titolari e detentrici delle informazioni sono responsabili dell’invio, della validazione, della correttezza e dell’aggiornamento dei dati e delle informazioni comunicati al SINFI e sono tenuti a fornire al Gestore le necessarie disposizioni relativamente all’accessibilità degli stessi che devono risultare normalizzati secondo il modello dati soprasuolo e modello dati sottosuolo richiamati nell’allegato A.
Il Ministero, quale soggetto gestore del SINFI, può sottoscrivere Accordi di programma con le amministrazioni che contribuiscono alla costituzione ed aggiornamento dello stesso SINFI senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il Ministero si avvale della società in house – Infratel Italia S.p.a. – per le attività tecnico-operative ed il coordinamento, per le medesime attività, di tutti i soggetti pubblici e privati destinatari dell’obbligo, secondo i termini e le condizioni da precisare ulteriormente in uno specifico atto convenzionale da stipularsi tra il Ministero e la società Infratel Italia S.p.a. senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Con decreto ministeriale da adottarsi entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto è costituito presso il Ministero un Comitato di coordinamento e monitoraggio composto da rappresentanti dei Ministeri, delle autorità competenti, di AGID, delle regioni e dei comuni, quest’ultimi designati rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e dall’ANCI. Il Comitato, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, svolge compiti di indirizzo tecnico, di raccordo operativo tra le amministrazioni che ne fanno parte ed assicura il monitoraggio sullo stato di avanzamento del sistema. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati anche i rappresentanti degli operatori di rete e dei gestori di infrastrutture fisiche di volta in volta interessati ai lavori.
A far data dal novantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto decorrono per gli Operatori di rete gli obblighi, mentre per le pubbliche amministrazioni titolari e detentrici delle informazioni gli obblighi decorrono dal centottantesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto.
Entro i medesimi termini deve essere comunicata dai predetti soggetti l’eventuale indisponibilità di dati da inserire nel SINFI. Hanno accesso al SINFI, secondo apposita profilazione, gli operatori di rete, i gestori di infrastrutture fisiche e le amministrazioni pubbliche titolari o detentrici che contribuiscono alla costituzione ed all’alimentazione del sistema e rendono accessibili le informazioni in loro possesso secondo i criteri, le modalità e le tempistiche indicate nel decreto.
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