Dopo due anni e quattro giorni e 173 sedute complessive il Parlamento ieri ha approvato definitivamente, con il sì della Camera (361 sì, 7 no e 2 astenuti), la riforma costituzionale che modifica il federalismo e trasforma il Senato in una Camera delle autonomie locali, composta da consiglieri regionali e sindaci. “Una giornata storica, la politica dimostra di essere credibile e seria”, ha commentato il premier Matteo Renzi. La parola ora passerà agli elettori, chiamati a pronunciarsi in un referendum confermativo che dovrebbe svolgersi a ottobre e per il quale la stessa maggioranza ha annunciato di voler raccogliere le firme. Il clima di fortissima contrapposizione del voto alla Camera contrasta con quello dell’8 aprile di due anni fa, quando il governo presentò in Senato il d.d.l. Renzi-Boschi, che aveva l’ombrello del Patto del Nazareno con Fi. Anzi, il testo originale del governo è stato profondamente modificato a Palazzo Madama in prima lettura per accogliere le richieste di Fi (composizione del Senato) e Lega (limitazione della clausola di supremazia e competenze delle Regioni). |
Federalismo e nuovo Senato, l’ABC del d.d.l. Boschi
Stop al bicameralismo perfetto; un Senato con meno poteri legislativi e composto da 95 senatori eletti dai Consigli regionali ma con legittimazione popolare che potrà proporre modifiche alle leggi approvate dalla Camera; nuovo Federalismo, con abolizione delle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni e alcune competenze strategiche riportate in capo allo Stato. Abolizione definitiva delle Province e del Cnel. Sono i pilastri della riforma Costituzionale approvata definitivamente dalla Camera che non tocca i poteri del governo ma modifica e completa quella del Titolo V del marzo del 2001, che ha introdotto il federalismo.
Vediamo i contenuti della riforma punto per punto.
CAMERA – Sara’ l’unica a votare la fiducia. I deputati restano 630 e verranno eletti a suffragio universale, come oggi.
SENATO – Continuera’ a chiamarsi Senato della Repubblica, ma sara’ composto da 95 membri eletti dai Consigli Regionali (21 sindaci e 74 consiglieri-senatori), piu’ 5 nominati dal Capo dello Stato che resteranno in carica per 7 anni. Avra’ competenza legislativa piena solo su riforme e leggi costituzionali. Per quanto riguarda le leggi ordinarie, potra’ chiedere alla Camera di modificarle, ma Montecitorio non sara’ tenuta a dar seguito alla richiesta. Se il Senato chiede alla Camera di modificare una legge che riguarda il rapporto tra Stato e Regioni, l’ assemblea di Montecitorio puo’ respingere la richiesta solo a maggioranza assoluta.
LEGITTIMAZIONE POPOLARE – Saranno i cittadini, al momento di eleggere i Consigli Regionali a indicare quali consiglieri saranno anche senatori. I Consigli, una volta insediati, saranno tenuti a ratificare la scelta.
SENATORI-CONSIGLIERI: I 95 senatori saranno ripartiti tra le Regioni in base al loro peso demografico. I Consigli Regionali eleggeranno con metodo proporzionale i senatori tra i propri componenti; uno per ciascuna Regione dovra’ essere un sindaco.
IMMUNITA’: I nuovi senatori godranno delle stesse tutele dei deputati. Non potranno essere arrestati o sottoposti a intercettazione senza l’autorizzazione del Senato.
FEDERALISMO: Sono riportate in capo allo Stato alcune competenze come energia, infrastrutture strategiche e sistema nazionale di protezione civile. Inoltre, su proposta del governo, la Camera potra’ approvare leggi anche nei campi di competenza delle Regioni, “quando lo richieda la tutela dell’unita’ giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”.
VOTO IN DATA CERTA: i Regolamenti parlamentari dovranno indicare un tempo certo per il voto dei ddl del governo; vengono introdotti limiti al governo sui contenuti dei decreti legge.
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Lo eleggeranno i 630 deputati e i 100 senatori. Per i primi tre scrutini occorrono i due terzi dei componenti, poi dal quarto si scende ai tre quinti; dal settimo scrutinio sara’ sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti (oggi il quorum e’ piu’ basso, maggioranza assoluta degli aventi diritto dalla quarta votazione in poi).
CORTE COSTITUZIONALE: Dei 15 giudici Costituzionali, 3 saranno eletti dalla Camera e 2 dal Senato.
REFERENDUM: Introdotto un quorum minore per i referendum sui quali sono state raccolte 800.000 firme anziche’ 500.000: per renderlo valido bastera’ la meta’ degli elettori delle ultime elezioni politiche, anziche’ la meta’ degli iscritti alle liste elettorali.
REFERENDUM PROPOSITIVI: vengono introdotti con la riforma; una legge ordinaria ne stabilirà le modalità di attuazione.
DDL DI INIZIATIVA POPOLARE: Salgono da 50.000 a 150.000 le firme necessarie per presentare un ddl di iniziativa popolare. Pero’ i regolamenti della Camera dovranno indicare tempi precisi di esame, clausola che oggi non esiste.
LEGGE ELETTORALE – Introdotto il ricorso preventivo sulle leggi elettorali alla Corte Costituzionale su richiesta di un quarto dei componenti della Camera. Tra le norme transitorie c’e’ anche la possibilita’ di ricorso preventivo gia’ in questa legislatura. Anche l’Italicum potrebbe finire dunque all’esame della Corte.
PROVINCE – Vengono cancellate dalla Costituzione, atto necessario per abrogarle definitivamente.
CNEL – Abrogato il Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, organo costituzionale secondo la Carta del 1948.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento