Tutte le srl a partecipazione pubblica, a prescindere dai limiti imposti dal codice civile, devono obbligatoriamente prevedere nell’atto costitutivo la nomina dell’organo di controllo o del revisore; nelle spa, invece, non è ammesso affidare al collegio sindacale la revisione legale dei conti.
Sono queste due importanti novità che caratterizzano la nuova disciplina delle società partecipate da enti pubblici portata dallo schema di decreto legislativo sulle partecipate pubbliche che dovrebbe essere sottoposto già oggi al vaglio del consiglio dei ministri. Ulteriore novità è l’allargamento delle maglie del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. per gravi irregolarità nella gestione da parte degli amministratori.
I controlli nelle società pubbliche. Una prima precisazione contenuta nello schema di decreto legislativo è che le uniche forme societarie adottabili nel mondo delle società partecipate da enti pubblici sono la società per azioni e la società a responsabilità limitata. Nell’ambito di tali schemi societari nessuno spazio all’assenza di organi di controllo societario. Come noto, infatti, l’art. 2477 cc, prevede che nelle Srl la nomina dell’organo di controllo o del revisore sia obbligatoria se la società è obbligata al bilancio consolidato; se controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti o se per due esercizi consecutivi abbia superato due dei tre limiti di cui all’art. 2435-bis del c.c. (euro 8.800.000 di ricavi; euro 4.400.000 di totale attivo; 50 dipendenti occupati in media). In molti casi è, dunque, accaduto che srl a partecipazione pubblica, fuori dai citati casi di obbligatorietà, abbiano operato senza avere all’interno un organo di controllo societario o, quanto meno, un revisore o una società di revisione che vigilassero sulla gestione e controllassero il bilancio. Tale circostanza non sarebbe più ammessa per le società a controllo pubblico. L’obbligo introdotto è sicuramente funzionale all’obbligo di redazione del bilancio consolidato per gli enti locali; situazione, questa, che non può prescindere, ad avviso di chi scrive, da un controllo da parte di un revisore indipendente del bilancio delle società partecipate. Altra deroga di rilievo alle norme del codice civile è l’aver escluso la possibilità nelle spa di affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale (organo societario la cui nomina è sempre obbligatoria in tale tipologia societaria). L’art. 2409-bis del codice civile consente, infatti, alle spa di attribuire la funzione di revisione ai sindaci, ad eccezione dei casi nei quali vi è obbligo di redazione del bilancio consolidato o quando la società è quotata in mercati regolamentati.
Controllo giudiziario facilitato. Nell’ottica di un maggior controllo dell’operato degli amministratori di società a controllo pubblico lo schema di decreto allarga le maglie di accesso per i soci pubblici alla denunzia al tribunale per fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società o a una o più società controllate. L’art. 2409 cc, disciplinante tale fattispecie, pone un limite ai soci nell’accesso a tale strumento costituito dall’avere una partecipazione nella società pari ad almeno un decimo del capitale sociale (un ventesimo nel caso di società che fanno ricorso al capitale di rischio). Per le società a controllo pubblico, a prescindere dalla quota di partecipazione, ogni socio può chiedere al tribunale di verificare gli elementi a base della denunzia e all’esito ordinare l’ispezione della società con ciò che ne potrebbe conseguire. Provvedimenti che possono essere presi anche su istanza del pm o del procuratore regionale della Corte dei conti. Lo schema di decreto pone anche fine all’annosa questione se il controllo giudiziario sia attivabile o meno nelle Srl: nelle società a controllo pubblico assolutamente sì. Per le società già costituite gli statuti vanno adeguati entro il 31/12/2016.
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