Sanzioni ridotte anche per i tributi locali. Da quest’anno, infatti, sono state dimezzate le sanzioni anche per le violazioni commesse dai contribuenti per Imu, Tasi, Tari e, in generale, per tutti gli altri tributi amministrati dagli enti locali. Le penalità, poi, possono essere ulteriormente ridotte se i contribuenti provvedono alla regolarizzazione spontanea nei tempi previsti dalla legge. Le nuove sanzioni si applicano non solo alle violazioni commesse dal 2016, ma anche a quelle commesse negli anni precedenti.
Com’è noto la legge di Stabilità 2016 (208/2015) ha anticipato l’entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio rinviata in un primo momento al 2017. L’articolo 1, comma 133, della suddetta legge, invece, ha disposto la decorrenza a partire dal 1° gennaio 2016 delle norme contenute nel decreto legislativo 158/2015. In particolare, con la riforma del sistema sanzionatorio sono state dimezzate le penalità per i ritardi nei versamenti di imposte e tasse non superiori a 90 giorni, con l’abbattimento alla metà della sanzione ordinaria del 30% prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 471/1997. Inoltre, per i pagamenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza si ha l’ulteriore beneficio di pagare, in caso di accertamento della violazione, solo l’1% per ogni giorno di ritardo. Ferma restando la facoltà riservata ai contribuenti di avvalersi del ravvedimento operoso, veloce, breve, intermedio o lungo per fruire della mini sanzione, rapportata al momento in cui interviene l’adempimento spontaneo. La nuova disciplina delle sanzioni tributarie ha delineato un quadro delle mini sanzioni diverso rispetto al passato. In particolare, entro 14 giorni dalla commissione della violazione gli interessati possono fruire di una sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/10 della sanzione base). In alternativa, hanno la possibilità di avvalersi del ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla commissione della violazione, pagando una sanzione ridotta all’1,5% (1/10 del 15%). Si può poi sanare la violazione entro 90 giorni da quando è stata commessa, con la sanzione ridotta all’1,66% (1/9 del 15%). Infine, come in passato, l’ultima chance è rappresentata dal ravvedimento lungo, entro un anno dalla violazione, ma la misura della sanzione si innalza al 3,75% (1/8 del 30%) .
Naturalmente, la sanatoria richiede che oltre alla sanzione venga pagato anche il tributo dovuto con i relativi interessi legali. Va posto in rilievo che l’interesse nella misura dell’0,5% deve essere conteggiato fino alla fine del 2015. A partire dal 2016 il saggio degli interessi legali è stato ridotto allo 0,2%. Gli interessi maturano giorno per giorno e si calcolano in base al principio del pro rata temporis, vale a dire tenendo conto dei tassi in vigore nei diversi periodi d’imposta.
Va posto in rilievo che, in virtù del principio del favor rei, le nuove sanzioni ridotte si applicano non solo alle violazioni commesse dal 2016, ma anche a quelle commesse prima dell’entrata in vigore della riforma. Per esempio, ci si può ravvedere nei vari tempi stabiliti dalla legge fruendo del dimezzamento delle sanzioni anche per gli omessi, parziali o tardivi versamenti del saldo Imu e Tasi 2015, la cui scadenza era fissata per lo scorso 16 dicembre. Tra l’altro, le nuove disposizioni più favorevoli, producono effetti anche per le violazioni già contestate con gli atti di accertamento che non siano ancora divenuti definitivi.
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