Il diniego all’accesso civico generalizzato deve essere sempre opportunamente motivato.
Così si espresso il Garante della Privacy nel parere n. 238 del 10 giugno 2021.
Quello della motivazione del diniego opposto ad una istanza ostensiva, costituisce ormai un adempimento istituzionalizzato, tuttavia molte amministrazioni, frequentemente, tendono a disattenderlo.
Nel caso esaminato dal Garante per la privacy, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di un’Azienda Sanitaria Locale aveva chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame a un’istanza di accesso civico generalizzato rimasta inevasa, presentata alla predetta ASL.
Dall’istruttoria risultava che era stata presentata una richiesta di accesso civico – ai sensi dell’art. 5 comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – avente a oggetto diversi documenti fra cui:
1. i bandi e/o gli avvisi pubblici per i concorsi e/o qualsiasi altro tipo di selezione pubblica o non pubblica, per la copertura di ruoli dirigenziali, esclusi quelli attinenti alle professioni sanitarie, completati negli anni 2019-2020;
2. le determinazioni di approvazione delle graduatorie, unitamente alle graduatorie medesime, a seguito dell’espletamento e delle risultanze dei concorsi di cui al punto 1;
3. le determinazioni di assunzione, di inquadramento e di assegnazione delle funzioni nei ruoli ASL dei profili professionali ASL di cui ai punti precedenti;
4. i provvedimenti di autorizzazione della mobilità verso altri enti riguardanti personale interessato dalle procedure di cui ai punti precedenti.
Dagli atti risultava che l’Amministrazione non aveva riscontrato l’accesso civico, per cui il soggetto istante aveva presentato una richiesta di riesame al RPCT dell’ASL (art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013), insistendo nelle proprie richieste.
Il Garante ha evidenziato che la normativa statale in materia di trasparenza prevede che «Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori» (art. 19, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).
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