Le sentenze sono interessanti e si allineano su un consolidato orientamento giurisprudenziale. La revoca degli assessori costituisce infatti, non diversamente dalla nomina, atto sindacale connotato dalla più ampia discrezionalità di carattere politico-amministrativo e non necessita di una particolare motivazione, che può anche può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa, rimesse in via esclusiva al sindaco, perché avente ad oggetto un incarico fiduciario, e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, se non per profili di manifesta irragionevolezza od illogicità. Risulta legittimo il provvedimento di revoca di un assessore che reca ampia e puntuale motivazione in ordine alle ragioni politiche sottese alla decisione, con specifico riferimento alla insorgenza di “situazioni di conflittualità” rispetto alle posizioni espresse dalla maggioranza, che valgono a giustificare l’esercizio del potere, anche nella prospettiva della tutela del pubblico interesse al regolare funzionamento degli organi comunali e alla efficace gestione dell’ente.
PER APPROFONDIRE:
– Sentenza TAR Campania, Sez. I, 25 maggio 2020, n. 1966.
– Sentenza TAR Puglia (Lecce), Sez. I 16 giugno 2020, n. 630.
– A. Scarsella (La Gazzetta degli Enti Locali 27/7/2016) – La motivazione dell’atto di revoca dell’assessore comunale.
– Volume: Testo Unico degli Enti locali commentato – di Riccardo Carpino.
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