La corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione

La semplice esperienza professionale non supplisce all’assenza di laurea e viceversa: focus sulla sentenza della Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per il Veneto, 20 novembre 2019, n. 182

4 Dicembre 2019
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di LUIGI OLIVERI

La sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, 20 novembre 2019, n. 182 inquadra in maniera molto chiara alcuni dei punti maggiormente dolenti nella gestione dei rapporti tra organi di governo ed apparato. Abbraccia le questioni connesse agli incarichi a contratto, le competenze ad intervenire, le connesse responsabilità e la loro ripartizione, l’inquadramento delle funzioni di collaborazione dell’apparato amministrativo con gli organi di governo.
La decisione ha ritenuto sussiste la responsabilità per colpa grave di un sindaco che aveva assegnato un incarico dirigenziale a contratto, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, ad un dipendente interno privo di laurea.

Incarichi a contratto – Requisiti di professionalità. Sul punto, la sentenza evidenzia una serie di passaggi fondamentali per la corretta attribuzione:
ovviamente, il titolo di studio minimo necessario è la laurea. La sentenza, aderendo all’iniziativa della Procura contabile chiarisce le ragioni:

      1. in considerazione
        1. degli artt. 110 del D.lgs. 267/2000, che prevede che la copertura dei posti di qualifica dirigenziale possa avvenire mediante contratto a tempo determinato “fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire”,
        2. dell’art. 19 del D.Lgs.165/2001 -divenuto applicabile a tutte le amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 in forza dell’art. 40, comma 1 lett. f) del D.lgs. 150/09-, che disciplina il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato e fa riferimento alla “particolare specificazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria”,
        3. dell’art. 28 del D.Lgs. 165/2001 che, benchè riferito alle nomine in ruolo dei dirigenti per le quali, appunto, è richiesto il diploma di laurea, è da considerarsi norma di generale applicazione, anche per ragioni di logica e coerenza del sistema”.

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