Con deliberazione n. 24/2019 la Sezione Autonomie della Corte dei conti è tornata nuovamente sul tema della corretta interpretazione dell’art. 10 del d.l. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, norma che ha modificato la disciplina dei compensi connessi all’attività rogatoria dei segretari comunali.
Questa volta il tema non ha riguardato l’individuazione dei segretari cui competono i diritti di rogito (questione che dopo aver dato luogo ad un forte contrasto interpretativo tra giudice contabile e giudice ordinario è stato risolto con deliberazione della Sezione Autonomie n. 18/2018 con la quale la Corte dei conti ha cambiato il proprio orientamento “restrittivo), ma il soggetto su cui gravano gli oneri previdenziali e fiscali relativi alle somme da erogare.
Il contrasto tra Sezione Autonomie e giudici ordinari
Anche sull’individuazione del soggetto su cui gravano gli oneri previdenziali e fiscali relativi alle somme da erogare per l’attività di rogito si registravano diverse interpretazioni.
Secondo una prima interpretazione, contenuta nella deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 21/2015, le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti.
La seconda interpretazione veniva, invece, inizialmente prospettata dai giudici del lavoro che iniziavano a pronunciarsi anche sul tema degli oneri fiscali e previdenziali connessi ai diritti di rogito (per un approfondimento del tema si rinvia all’articolo pubblicato sulla Gazzetta degli Enti Locali del 7 febbraio 2018 dal titolo IRAP e oneri riflessi sui compensi per diritti di rogito ai segretari), che giungevano a soluzioni diametralmente opposte a quelle cui era giunta la Sezione Autonomie della Corte dei conti, ritenendo che:
- l’IRAP, non essendo un onere riflesso, non può gravare sul lavoratore dipendente in relazione ai compensi di cui è pacifica la natura retributiva;
- gli oneri riflessi sulle somme da erogare a titolo di diritti di rogito devono essere ripartiti tra comune e segretario secondo le regole ordinarie, non sussistendo alcuna previsione normativa espressa che consenta di derogare a tali regole.
I dubbi delle Sezioni regionali sulla posizione espressa dalla Sezione Autonomie
In tale contesto, alcune sezioni regionali conformavano le proprie interpretazioni alla decisione della Sezione Autonomie. In particolare, prima la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 133/2018/PAR e, poco dopo, la Sezione regionale per la Lombardia, con la deliberazione n. 366/2018/PAR, nonché, da ultimo, la Sezione regionale di controllo per la Campania, con la deliberazione n. 95/2019/PAR, hanno ribadito l’orientamento assunto dalla Sezione delle Autonomie nella pronuncia nomofilattica sopra indicata (mentre analoghe richieste di parere, per come in concreto formulate, sono state dichiarate inammissibili dalla Sezione regionale di controllo della Liguria, con la deliberazione n. 28/2019/PAR, nonché dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n. 158/2018/PAR).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento